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I PUNTI FOCALI DELLA NORMATIVA
IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA RESPONSABILE
LA PERSONA RESPONSABILE DEVE
a. Documentazione informativa (art.11)
b. Relazione di sicurezza (allegato I)
c. Valutazione della sicurezza (articolo 10)
IMPOSTAZIONE DELL’ETICHETTATURA
IDENTIFICAZIONE
NANOMATERIALI
NOTIFICA UNIFICATA
VERIFICA
CMR
COSMETOVIGILANZA
GMP
GLOSSARIO
APPLICAZIONE
Etichettatura e produzioni in conto terzi: il nome della Persona Responsabile in etichetta
Con il Regolamento (CE) 1223/2009 è stato modificato un aspetto sostanziale dell’impostazione della etichettatura e del precedente “assetto” nella catena di fornitura nella produzione in conto terzi. Il Regolamento (CE) 1223/2009 impone che venga riportato in etichetta il nome della “Persona Responsabile”, la quale assume tutte le responsabilità e gli oneri (detenzione e aggiornamento della Documentazione Informativa e della Relazione di Sicurezza, il “vecchio” Dossier).
In altre parole: l’entità che compare in etichetta deve essere pienamente responsabile e deve detenere tutte le informazioni necessarie.
Nell’ambito della produzione in conto terzi questo pone un serio problema: spesso il “brand” committente non vuole far sapere a tutti chi sia il produttore in conto terzi (è un’informazione che viene custodita gelosamente!). Anche in questo caso la nomina di un’“entità esterna” quale Persona Responsabile permette di conciliare le esigenze di entrambe le parti, spesso incrementando il livello di conformità e di sicurezza del gruppo di lavoro.
Angel Consulting, grazie all’esperienza specifica più che decennale e al confronto costante con le Associazioni di Categoria e con le Autorità Sanitarie, può offrirvi tutte le informazioni attinenti o assumere l’incarico di Persona Responsabile Europea, avendone i requisiti.