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La Persona Responsabile deve tenere aggiornata la documentazione informativa sul prodotto cosmetico (PIF)
Una raccolta di documenti che descrive un prodotto cosmetico. Include una valutazione sulla sicurezza firmata da un esperto qualificato. Noi impostiamo la vostra documentazione informativa sul prodotto cosmetico (PIF) nel nostro database protetto, lo aggiorniamo quotidianamente, possiamo inviarlo in pochi minuti in caso di ispezione da parte delle Autorità.
Regolamento (CE) 1223/2009:
La documentazione informativa sul prodotto cosmetico (PIF) è prontamente disponibile in caso di controllo all’indirizzo della persona responsabile dell’EU (voi o noi)
La Persona Responsabile Europea è responsabile dell’aggiornamento di tutti i dati scientifici/tossicologici
La struttura del PIF:
Parte A: Informazioni sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (composizione, purezza, calcolo dell’esposizione)
Parte B: Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici (Conclusioni, Avvertenze, Motivazione, Approvazione)
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ART. 10
Al fine di dimostrare che un prodotto cosmetico è conforme all’articolo 3, prima di immettere sul mercato un prodotto cosmetico, la persona responsabile garantisce che il prodotto cosmetico sia stato sottoposto a una valutazione di sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che la Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico sia stata redatta conformemente all’allegato I.
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO COSMETICO ART. 11
Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso.
La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.
La documentazione informativa sul prodotto cosmetico deve contenere le seguenti informazioni e dati che devono essere aggiornati secondo necessità:
-una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
-la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all’arti colo 10, paragrafo 1;
-una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all’osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all’articolo 8;
– qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
– i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.
RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO ALLEGATO I
PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico
– Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici
– Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico
– Qualità microbiologica
– Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d’imballaggio La purezza delle sostanze e delle miscele.
– Uso normale e ragionevolmente prevedibile
– Esposizione della popolazione di riferimento al prodotto cosmetico
– Esposizione alle sostanze
– Profilo tossicologico delle sostanze
– Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi
– Informazioni sul prodotto cosmetico
Parte B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici
– Conclusioni della valutazione
– Avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta
– Motivazione
– Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B